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IL TAR MILANO ANNULLA LA DELIBERA DELLA REGIONE LOMBARDIA SULLA CONSULENZA AZIENDALE



24 dicembre 2008. E’ una sentenza che segnerà lo sviluppo della “Consulenza Aziendale” (la Misura 114 dei PSR) quella pronunciata il 3 dicembre scorso (ma depositata ieri pomeriggio) dal TAR Milano, al quale si erano rivolti gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati insieme ai Veterinari, con un congiunto ricorso.

Il TAR ha accolto quattro dei cinque motivi di censura (il quinto era, peraltro, di scarso rilievo) di fatto “riscrivendo” le regole della Consulenza Aziendale della Lombardia, ma più in generale dell’Italia tutta.

I precedenti: i PSR-Piani di Sviluppo Rurale delle Regioni prevedono tutti obbligatoriamente, per il periodo 2007-2013 l’attivazione di Servizi di Consulenza Aziendale di natura privata, ma con un sostegno pubblico indiretto, che si sostanzia in un contributo fino a 1.500,00 € ad azienda/anno a favore di quelle imprese agricole che si servano di un Organismo di Consulenza accreditato dalla Regione.

E’ la prima volta che in Italia viene applicata una simile misura, in forma tanto generalizzata.

La Regione Lombardia, fra le primissime, con deliberazione della Giunta regionale del 19 maggio 2008 n. 8/7273 ha dettato le regole che gli Organismi di Consulenza debbono rispettare per ottenere il riconoscimento regionale e così accedere indirettamente ai contributi pubblici.

Se non che queste regole sono state ritenute -ed a ragione- illegittime degli Ordini professionali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e dei Veterinari (ed anche degli Agronomi) i quali, dopo avere inutilmente diffidato la Regione a modificare il bando, hanno proposto ricorso al TAR Milano chiedendo l’annullamento di tutte le parti del bando ritenute lesive delle prerogative professionali.

Posto che le censure sollevate riguardavano sostanzialmente il potere delle Regioni di legiferare e normare gli ambiti delle professioni intellettuali, la sentenza è di interesse per tutte le categorie libero-professionali e costituisce un precedente che peserà nel disegnare l’equilibrio delle competenze fra Stato e Regioni.

L’udienza di merito si è svolta il 3 dicembre scorso e nella odierna giornata è stata depositata la sentenza n. 5963/08 che riconosce pressoché tutte le censure sollevate, annullando gran parte della deliberazione regionale; di seguito si riassumono le modifiche per annullamento che la sentenza porta alla deliberazione regionale n. 8/7273 del 19.5.2008 relativa alla Misura 114:

1. I tecnici che operano nella Consulenza Aziendale devono essere sempre iscritti in un Albo, mentre la Regione aveva stabilito che l’iscrizione non sempre fosse richiesta.

Questo aspetto è di particolare rilievo -e peserà anche nei bandi delle restanti Regioni- perché stabilisce che la Consulenza Aziendale è attività libero-professionale e, per svolgerla, è sempre obbligatoria l’iscrizione nell’Albo che, pertanto, diventa l’elemento discriminante.

2. Nessuna esperienza, ulteriore all’iscrizione all’Albo, può essere richiesta ad un Agrotecnico, ad un Agronomo, ad un Veterinario ovvero ad un altro libero professionista iscritto in un Albo (la Regione chiedeva da tre a sei anni di esperienza obbligatoria).
E’ questo l’aspetto più rilevante perché, con esso, è stato sancito che le Regioni non possono interferire con la competenza statale in materia di Albi professionali e professioni intellettuali.

La sentenza ha infatti stabilito che se un soggetto è in possesso di una abilitazione statale all’esercizio di una professione intellettuale le Regioni non possono imporgli il possesso di requisiti ulteriori (nel caso di specie relativi alla frequenza obbligatoria di corsi e ad un periodo pluriennale di esperienza): dunque chi è agrotecnico o veterinario, agronomo o perito agrario lo è nella stessa identica misura sia che svolga la professione in Lombardia che in Sicilia, e le Regioni non possono imporre percorsi ulteriori di accreditamento.


3. Da quanto sopra ovviamente ne consegue che i liberi professionisti non sono obbligati a frequentare corsi regionali di formazione (la Regione aveva imposto un tale obbligo).
Sotto l’aspetto tecnico, della Consulenza Aziendale agraria e veterinaria, la sentenza n. 5963/08 ha affermato in maniera inequivocabile che:

- la Consulenza aziendale è attività libero-professionale, quindi con obbligo di iscrizione nell’Albo per i tecnici che la praticano;

- che agli Agrotecnici, agli Agrotecnici laureati ed ai Veterinari, oltrechè agli altri liberi professionisti, nulla di ulteriore può essere loro imposto per esercitare le attività che l’Albo stesso autorizza a svolgere; gli effetti di questa decisione, infine, miglioreranno notevolmente la qualità della Consulenza erogata, perché vengono automaticamente espulsi dal mercato dei servizi tutti i soggetti scarsamente preparati e le strutture pseudo-sindacali, prive di qualunque specifica preparazione ed abilitazione.
I Presidenti delle due categorie professionali ricorrenti, Roberto Orlandi per gli Agrotecnici e Gaetano Penocchio per i Veterinari, hanno espresso viva soddisfazione per l’esito del giudizio, auspicando che ora si possa riprendere con la Regione Lombardia un dialogo proficuo, basato sul rispetto dei ruoli di ciascuno.

I due Presidenti hanno altresì espresso la certezza che la giurisprudenza del TAR Milano orienterà anche l’operato delle altre Regioni italiane che ancora debbono emanare i bandi sulla Consulenza Aziendale.